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AUTOVETTURE – Detrazione Iva e deducibilità dei costi
La Legge Finanziaria 2008 ha apportato nuove modifiche al regime di detraibilità dell IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, intervenendo sul testo dellart. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Una prima modifica riguarda i veicoli oggetto della limitazione per adeguare la definizione degli stessi alla citata decisione del Consiglio UE.
Con lapprovazione della legge finanziaria la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
In secondo luogo, la predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% – che precedentemente non ammetteva la prova contraria, fatte salve le specifiche eccezioni previste – è ora riferita ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nellesercizio dellimpresa, dellarte o della professione.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dellattività del soggetto passivo, il quale, nel nuovo regime, ha pertanto la possibilità di computare integralmente in detrazione limposta, fermo restando, in tal caso, lonere probatorio dellinerenza totale.
Unultima innovazione riguarda la ridefinizione delle operazioni considerate nella lett. c) dellart. 19-bis1, che infatti, nella nuova formulazione, menziona soltanto lacquisto e limportazione dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi, mentre le prestazioni di servizi relative ai veicoli medesimi (custodia, manutenzione, ecc.) sono state spostate nella successiva lett. d).
Tale modifica conferma il principio per cui limposta relativa alle predette prestazioni, nonché allacquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione limposta relativa allacquisto o allimportazione del veicolo.
E tuttavia da registrare la novità concernente le prestazioni di transito stradale dei veicoli, che sono state trasferite dalla lett. e) alla lett. d) del citato art., con contestuale rimozione della previsione di totale in detraibilità (riferita alle autovetture e agli autoveicoli) e assoggettamento al medesimo regime delle altre spese concernenti i veicoli.
DETRAZIONE IVA SU AUTO E SU SPESE DIMPIEGO
E sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne si fa piu riferimento alla classificazione del Codice della strada.
La detraibilita dellIva dall1.1.2008 e la seguente:
1. Detrazione 100% dellIva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo svolgere lattivita (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;
2. Detrazione limitata (40%) dellIva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non cera dubbio sulla detraibilita 100% dellIva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita 100% dellIva e ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dellutilizzo esclusivo nellimpresa;
3. Indetraibilita totale (oggettiva) dellIva:
riguarda solo le moto > 350 cc.
Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dellIva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.
RIEPILOGO DETRAIBILITA IVA E DEDUCIBILITA COSTI
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dellIva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese dimpiego, puo essere cosi riepilogata:
1. Autocarri > =35 q.li:
si detrae il 100% dellIva, anche su tutte le spese dimpiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e sufficiente autofatturarsi il servizio.
2. Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dellIva, anche su tutte le spese dimpiego. Il costo e ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese dimpiego si deducono al 40%.
b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dellIva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). LIva sulle spese dimpiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese dimpiego si deducono al 40%.
3. Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti:
si detrae il 40% dellIva, anche sulle spese dimpiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e ammortizzabile al 90% senza limiti, le spese dimpiego si deducono al 90%.
4. Agenti e Rappresentanti:
di regola detraggono il 100% dellIva sia allatto dellacquisto dellauto che sulle spese dimpiego. Quanto alla deducibilita del costo dacquisto dellauto, essi deducono l80%, col massimale per lammortamento dellauto dell80% di euro 25.823. Anche le spese dimpiego sono deducibili all80%.
RIEPILOGO DEI LIMITI DI DEDUCIBILITA DEI COSTI DACQUISTO AUTO E MOTO
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti nel 2008:
*
Autovetture:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230;
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Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo dimposta:
nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilita del 90%;
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Autovettura acquisita in leasing:
limporto massimo fiscalmente deducibile dei canoni e il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
*
Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
limporto annuo fiscalmente deducibile dei canoni e il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
*
Canoni di noleggio auto:
costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita 40%, pertanto limporto annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore);
*
Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
nessun costo massimo annuo e deducibilita del 90% del costo del noleggio;
*
Motocicli:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilita 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e sempre del 90%;
*
Ciclomotori:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilita 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e sempre del 90%. [Image Can Not Be Found] [Image Can Not Be Found]
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