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DETRARRE Fiscalmente
americano
Posts: 76
08/10/2009 - 15:07

1

Dal Mio Sito Potrebbè Servirvi.. :

AUTOVETTURE – Detrazione Iva e deducibilità dei costi

La Legge Finanziaria 2008 ha apportato nuove modifiche al regime di detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, intervenendo sul testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto.

Una prima modifica riguarda i veicoli oggetto della limitazione per adeguare la definizione degli stessi alla citata decisione del Consiglio UE.

Con l’approvazione della legge finanziaria la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
In secondo luogo, la predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% – che precedentemente non ammetteva la prova contraria, fatte salve le specifiche eccezioni previste – è ora riferita ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale, nel nuovo regime, ha pertanto la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Un’ultima innovazione riguarda la ridefinizione delle operazioni considerate nella lett. c) dell’art. 19-bis1, che infatti, nella nuova formulazione, menziona soltanto l’acquisto e l’importazione dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi, mentre le prestazioni di servizi relative ai veicoli medesimi (custodia, manutenzione, ecc.) sono state spostate nella successiva lett. d).

Tale modifica conferma il principio per cui l’imposta relativa alle predette prestazioni, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

E’ tuttavia da registrare la novità concernente le prestazioni di transito stradale dei veicoli, che sono state trasferite dalla lett. e) alla lett. d) del citato art., con contestuale rimozione della previsione di totale in detraibilità (riferita alle autovetture e agli autoveicoli) e assoggettamento al medesimo regime delle altre spese concernenti i veicoli.

DETRAZIONE IVA SU AUTO E SU SPESE D’IMPIEGO

E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.

La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:

1. Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;

2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;

3. Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc.

Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.

RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI

La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata:

1. Autocarri > =35 q.li:
si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.

2. Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d’impiego si deducono al 40%.
b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d’impiego si deducono al 40%.

3. Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti:
si detrae il 40% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 90% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 90%.

4. Agenti e Rappresentanti:
di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.

RIEPILOGO DEI LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO

Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti nel 2008:

*

Autovetture:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230;
*

Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilita’ del 90%;
*

Autovettura acquisita in leasing:
l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
*

Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
*

Canoni di noleggio auto:
costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 40%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore);
*

Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 90% del costo del noleggio;
*

Motocicli:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%;
*

Ciclomotori:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%. [Image Can Not Be Found] [Image Can Not Be Found]

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